Pagamenti in Contanti: quali operazioni sono consentite e quali no

*Articolo aggiornato il 29 marzo 2019*

L’art. 1 co. 898 della legge 28.12.2015 (legge di stabilità del 2016), in vigore dal 01/01/2016 ha innalzato la soglia relativa al trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) a 3.000,00 euro.
L’obiettivo è quello di fare in modo che le transazioni tra soggetti diversi avvengano nel rispetto di strumenti tracciabili.

Limite pagamento contanti: ecco che cosa prevede l’art.49 del d.lgs 231/2007

L’art. 49, come modificato dal d.lgs. 90/2017, statuisce che è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, é vietato anche quando viene effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Occorre precisare, come anche chiarito dal Mef, che con le parole “soggetti diversi” il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte.
Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intercorsi tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, o tra società controllata e società controllante, o tra legale rappresentante e socio o tra due società aventi lo stesso amministratore, o ancora tra una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi.

Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento.
Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

L’articolo chiarisce che il pagamento in contanti è vietato anche se suddiviso artificiosamente per eludere il limite, è invece consentito se la suddivisione dell’ importo pari o superiore a 3.000€ è avvenuta a seguito di una contrattazione tra le parti in causa, di cui si possa avere prova, un contratto ad esempio che preveda rateazioni o somministrazioni e che possa pertanto essere considerato come prassi commerciale.

Ciò viene anche chiarito dal Consiglio di Stato n. 1504/1995 Sez III, anche se rientra nel potere discrezionale dell’autorità amministrativa valutare se il frazionamento sia stato realizzato con lo scopo di eludere il divieto imposto dalla norma.

Sul punto anche il Mef, nelle Faq dell’ottobre 2018, ha precisato che la limitazione all’utilizzo del contante e dei titoli al portatore è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia attraverso la canalizzazione di tali flussi finanziari presso banche, Poste S.p.A., Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica. Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale il trasferimento si ritrasferisce, trattandosi di un illecito “oggettivo”, in cui non rilevano – per la sussistenza della violazione- le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.

Operazioni in Contanti: alcuni chiarimenti alla luce delle risposte del MEF

Alla luce di quanto sopra, merita riprendere, di seguito, delle risposte del MEF relative alla possibilità o meno di compiere operazioni in contanti:

PRELIEVI E VERSAMENTI
L’interpretazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze in uno dei propri chiarimenti è che non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti (il cui importo sia pari o superiore a 3.000,00 euro), dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

PAGAMENTO STIPENDI
Un limite più stringente è previsto per le retribuzioni ai lavoratori dipendenti o i compensi a dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi. Infatti, è stato introdotto con la legge di bilancio (d.lgs. 205/2017), e a decorrere dal 1° luglio 2018, il divieto di effettuare pagamenti di stipendi in contanti per importi superiori a 3.000,00 euro.
Restano esclusi le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e i pagamenti effettuati ai collaboratori domestici e la Pubblica Amministrazione.

PAGAMENTI ALL’ESTERO
E’ possibile effettuare pagamenti per acquisti effettuati all’estero (in Ue ed extra Ue) fino a 10.000,00 euro. Sono vietati pagamenti in contanti per importi superiori a tale limite. Non è possibile portare fuori dal confine italiano importi in contanti superiori alla somma predetta. Il predetto limite riguarda anche gli assegni e i tioli al portatore (art. 3, comma 1, del D.lgs 195/2008).

PAGAMENTO FATTURA

  • Nel caso di fattura per la vendita di un bene è possibile accettare il versamento in contanti a titolo di caparra, purchè il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 3.000,00 euro, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
  • E‘ possibile il pagamento di una fattura commerciale, d’importo complessivo pari o superiore a 3.000,00 euro mediante l’emissione di più assegni bancari, ciascuno di importo inferiore al limite di legge. Ciò in quanto non si configura un’ipotesi di cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazione. In altri termini, il pagamento di una fattura di importo complessivo pari o superiore a 3.000,00 euro, effettuato mediante l’emissione di più assegni bancari muniti dell’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione.
    Nell’ipotesi suddetta, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante, ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell’operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.

PAGAMENTI A SOCIETA’ SPORTIVE A FORFAIT
I pagamenti a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, che hanno optato per il regime agevolato ex d.lgs.389/1991, se sono di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, vanno eseguiti su conti correnti bancari o postali intestati; oppure secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. La disposizione vale per i versamenti effettuati dalle associazioni sportive.

PAGAMENTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
Dal 1° luglio 2018, non è possibile effettuare pagamenti in contanti per l’acquisto di carburanti per autotrazione.

 

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