Per i dati black list la soglia 10 mila invece dei 500€ attuali

dal Sole 24Ore del 10/09/2014

Comunicazioni black list solo una volta all’anno e per importi superiori a 10mila euro. Il decreto semplificazioni riduce il numero delle dichiarazioni sulle operazioni con controparti domiciliate in Stati a fiscalità privilegiata, precisando che non vanno comunicate quelle che, complessivamente, non superano la soglia di 10mila euro.

In luogo delle attuali comunicazioni mensili o trimestrali, dunque, la trasmissione dei dati verrà effettuata solo una volta all’anno (con modalità che dovranno essere stabilite dall’agenzia delle Entrate, presumibilmente adottando le stesse scadenze delle spesometro). Viene altresì elevata a 10mila euro (dai 500 ora vigenti) la soglia minima delle operazioni da dichiarare. Il nuovo limite riguarda l’importo complessivo annuale delle cessioni e delle prestazioni rese o ricevute. Anche se non precisato dalla norma, e in attesa di una necessaria conferma ufficiale, è da ritenere che l’importo complessivo sia da riferire al volume annuale realizzato con la singola controparte domiciliata nel paradiso fiscale e non invece al totale delle operazioni attive e passive effettuate dal contribuente. In tal senso non andrà, ad esempio, presentato l’elenco se nell’anno sono state effettuate cessioni per 7mila euro verso un cliente black list e per 5mila euro verso un altro soggetto. L’innovazione si applica dalle operazioni effettuate nel corso di questo 2014.

Non appena il decreto sarà pubblicato, i contribuenti potranno dunque sospendere l’invio delle comunicazioni periodiche (quadro BL del modello polivalente), rinviando la trasmissione alla futura comunicazione annuale. Il provvedimento interviene anche su altri adempimenti a carico di chi opera con l’estero. Per la comunicazione delle cessioni senza Iva su dichiarazione di intento rilasciata dagli esportatori, l’onere passa a carico di questi ultimi.
A partire dal 2015, l’esportatore invierà la dichiarazione di intento all’agenzia delle Entrate, consegnando al proprio fornitore copia della ricevuta di presentazione. Per l’autorizzazione a operare in ambito intracomunitario (Vies), scompare infine il periodo di sospensione di 30 giorni e le richieste diventeranno immediatamente efficaci.

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