Con il cosiddetto Decreto Rilancio (Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020, convertito nella legge 77/2020) è stato introdotto il Superbonus 110%, una misura volta a incentivare i cittadini a effettuare lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico per le proprie abitazioni. Queste operazioni legittime da parte della propria clientela, potrebbero però mascherare attività di riciclaggio di denaro o condotte illecite. Da qui l’importanza per i Professionisti di vigilare con molta attenzione e ricorrere ai presidi antiriciclaggio.
Il Decreto Legge 157 / 2021 o «Decreto Antifrodi» ha esteso l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute per tutte le ipotesi di sconto in fattura/cessione del credito previste dall’art. 121 DL 34/2020. Come viene riportato all’Art.2 comma 4 «I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (tra cui anche gli Studi Professionali) che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.» (l’articolo 35 parla dunque delle Segnalazione di Operazioni Sospette e l’articolo 42 parla dell’astensione di eseguire talune operazioni).
Il Superbonus 110% è stato rinnovato anche per l’anno 2022, ponendo però maggiore attenzione a contrastare le eventuali frodi che hanno caratterizzato il primo periodo di introduzione. Le operazioni sospette di cessione del credito o sconto in fattura bloccate dall’Agenzia delle Entrate, infatti, hanno raggiunto un valore complessivo di 4 miliardi di euro. Un dato che fa riferimento a tutti gli sconti fiscali a favore dell’edilizia, dunque anche al bonus facciate e al credito di imposta per gli affitti commerciali.
SUPERBONUS 110% E ANTIRICICLAGGIO: L’IMPORTANZA DELL’ADEGUATA VERIFICA
Per i Commercialisti e gli Esperti Contabili
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDNEC), ha stabilito che l’apposizione del Visto di conformità per pratiche inerenti alla richiesta di Superbonus 110%, analogamente a quanto già avviene per il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, rappresenti un mero adempimento formale/documentale concernente la verifica della completezza della documentazione necessaria ad usufruire del beneficio.
Le prestazione, quindi, è classificata come a rischio inerente NON SIGNIFICATIVO. Tuttavia, la rilevazione di un rischio «non significativo» si pone sempre a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, va fatto alla luce della legislazione e dei provvedimenti UIF.
Il professionista dovrà verificare una serie di indicatori di anomalia («Attività lavorativa», «scopo e natura della prestazione», «origine dei fondi impiegati», ecc…), che serviranno a determinare il livello di rischio da attribuire al cliente e se possa trattarsi di un’operazione sospetta da segnalare all’UIF.
Al Professionista viene richiesta la massima attenzione in caso di presenza di alcuni indicatori di anomalia, utili a valutare l’eventuale natura fittizia dei crediti e l’utilizzo di capitali illeciti per l’acquisto degli stessi.
Di seguito si elencano le principali anomalie:
- Soggetti che effettuano regolarmente attività di acquisto di crediti fiscali: si richiede di verificare che gli stessi abbiano ottenuto e mantenuto nel tempo le autorizzazioni richieste dalla legge per l’esercizio dell’attività finanziaria
- Società/Imprese in forma di cooperative consorziate che operano in settori come carburanti e prodotti petroliferi, logistica, trasporto di merci, volantinaggio, servizi di pulizia e manutenzione di edifici, traslochi, prodotti per l’edilizia e per il settore della ristorazione e agenzie di viaggio
- Società/Imprese che hanno un oggetto sociale estremamente ampio ed eterogeneo
- Società/Imprese di recente costituzione con forme giuridiche flessibili e semplici
- Società/Imprese che variano di frequente la compagine societaria/proprietaria/amministrativa
- Società/Imprese partecipate da soggetti di dubbia reputazione o che appaiano come prestanome
- Società/Imprese prive di organizzazioni reali e coinvolte in plurime cessioni di crediti e/o di accollo di debiti
- Utilizzo prevalente di crediti fiscali per costituire rami d’azienda o conferimenti di capitale delle stesse società/aziende che hanno ottenuto il credito fiscale
- Utilizzazione dei crediti fiscali per il conferimento di capitale in una nuova società costituenda
- Costituzione di società o enti al solo scopo di essere impiegate nella cessione di crediti fiscali
- Rapporti economici tra più società/aziende alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo di contratti di cessione di crediti fiscali
- Stipula di molteplici contratti di cessione di crediti fiscali nella medesima giornata tra i medesimi soggetti
- Corrispettivo del contratto di cessione di crediti fiscali di valore notevolmente inferiore al valore nominale del credito stesso
- Modalità di pagamento della cessione particolarmente vantaggiose
- Utilizzo del corrispettivo del contratto di cessione per effettuare bonifici presso Paesi Extra U.E.
- Utilizzo del corrispettivo del contratto di cessione di crediti fiscali per acquistare valute virtuali
- Utilizzo di capitale di origine ignota per effettuare il pagamento della cessione del credito fiscale
- Cessione di crediti fiscali che possano riferirsi ad annualità antiche
- Utilizzo di denaro contante per il pagamento del corrispettivo del contratto di cessione di crediti fiscali
- Utilizzo di denaro, per il pagamento del corrispettivo del contratto di cessione di crediti fiscali, proveniente da conti correnti personali intestati a soggetti estranei al soggetto cessionario e che presentano collegamenti con le parti interessate
Questi rischi sono da considerare parte integrante per questo tipo di operatività e l’adeguata verifica da parte del Professionista è sicuramente una condotta opportuna. La mera acquisizione di dati (anche se riportati su documenti ufficiali) può non essere sufficiente e occorre innalzare la soglia d’attenzione su tali attività.
Per i Consulenti del Lavoro
Il legislatore individua anche i Consulenti del Lavoro tra i professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità sulle domande di sconto in fattura o di cessione del credito a seguito delle spese sostenute per i lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico.
A questo proposito, la Fondazione Studi dei Consulenti Del Lavoro ritiene che il Professionista debba procedere in ogni caso all’adeguata verifica del cliente, a prescindere dalla presenza di eventuali indicatori di anomalia.