Tracciabilità in tutte le associazioni

Sole 24 ore: 20/11/2014

Il divieto di contanti sopra i 516,47 euro è estesa anche alle pro-loco. L’obbligo di effettuare le movimentazioni finanziarie eccedenti il limite di 516,47 euro con sistemi di pagamento tracciabili compete a tutti i soggetti che applicano il regime speciale della legge 398/91. Questa importante (e sorprendente) precisazione è contenuta nella risoluzione 102/E del 19 novembre 2014 dell’agenzia delle Entrate, nella quale si sostiene che il precetto contenuto nel comma 5 dell’articolo 25 della legge 133/1999 è applicabile non solo alle società e associazioni sportive dilettantistiche ma a tutti i destinatari del regime forfettario disciplinato dalla legge 398/91. Si tratta quindi delle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro, delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco.

La norma impone il ricorso a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni di denaro al fine di garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria. Secondo l’agenzia delle Entrate questo obbligo è strettamente collegato alla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni agevolative della legge 398/91 (la sanzione per l’inadempimento, infatti, è la decadenza dal regime forfettario). Questa circostanza farebbe quindi presupporre la volontà del legislatore di estendere la norma che impone la tracciabilità delle movimentazioni di denaro in capo a tutti gli enti che abbiano optato per la legge 398/91, a prescindere dalla circostanza che gli stessi risultino o meno espressamente destinatari anche delle «altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche».

L’interpretazione è sicuramente innovativa e non aderente al dato letterale della norma che individua quali destinatari dell’obbligo solo le società e associazioni sportive dilettantistiche, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno optato per il regime della legge 398/91. L’agenzia delle Entrate opera invece un’astrazione, utilizzando il riferimento alla legge 398/91 per applicare l’obbligo non solo a tutti i soggetti che hanno effettivamente esercitato l’opzione per il regime forfettario ma anche a tutti i possibili destinatari del regime speciale, assumendo una posizione che non mancherà di avere conseguenze soprattutto sulle situazioni già consolidate. Secondo le Entrate, inoltre, la violazione del precetto sulla tracciabilità farebbe perdere la possibilità di applicare il regime forfettario dal mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Ciò in conformità con quanto la legge 398/91 prevede, in via generale, nel caso di superamento del limite massimo di ricavi consentiti (250mila euro all’anno).

Anche in questo caso, quindi, la norma sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie viene considerata come un’«appendice» delle disposizioni della legge 398/91. Questa interpretazione potrà però avere rilevanti effetti soprattutto sul contenzioso già in essere. Nella maggior parte delle verifiche tributarie condotte fin qui, infatti, l’avere riscontrato la violazione del disposto del comma 5 dell’articolo 25 della legge 133/99 ha comportato la decadenza dal regime forfettario per tutto il periodo d’imposta, con conseguente ricalcolo delle maggiori imposte dovute agli effetti dell’Ires, dell’Irap e dell’Iva. Se ora si potrà far valere solo una decadenza limitata a una sola parte dell’anno (particolarmente nei casi in cui la violazione del divieto di effettuazione di movimentazioni finanziarie in contanti sia avvenuta verso la fine dell’anno) gli effetti, in termini di accertamento, risulteranno molto affievoliti.

Per scaricare la risoluzione 102/E del MEF: www.agenziaentrate.gov.it/

Condividi questo articolo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email