LA COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AGLI UFFICI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

1. PREMESSA

Il titolare effettivo rappresenta un cardine essenziale e fondamentale dell’adeguata verifica della clientela (art. 20 D. Lgs. 231/2007). L’identificazione del c.d. beneficial owner, inteso come la persona fisica “nell’interesse della quale, in ultima istanza, è instaurato un rapporto continuativo, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”, racchiude in sé lo spirito e la ratio della normativa antiriciclaggio, tesa a prevenire e scongiurare sul nascere possibili operazioni riciclative, quali il reimpiego nel sistema economico legale di denaro, beni, o altre utilità di provenienza e matrice illecita.

L’importanza dell’istituto dei titolari effettivi assurge ad un ruolo ancor più centrale a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in data 25/05/2022, del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, recante disposizioni in materia di “comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.

In data 9 Ottobre 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MIMIT del 29 settembre 2023, attestante la piena operatività del sistema di comunicazione, sancendone dunque la conclusione dell’iter legislativo.

2. IN COSA CONSISTE IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI? QUALI SONO GLI ENTI GIURIDICI INTERESSATI?

Il D. Lgs. 90/2017 (atto di recepimento interno della IV Direttiva Comunitaria in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo), ha apportato sensibili modifiche e integrazioni al D. Lgs. 231/2007: a tale stregua, l’art. 21 conferiva espressa delega al Governo per istituire, mediante apposito decreto, un registro della titolarità effettiva, al fine di poter assicurare e garantire il proprio contributo al sistema europeo di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi (divenuto pienamente operativo a marzo 2021).

Il Registro rappresenta un elenco di dati ed informazioni, contenuti all’interno di apposite sezioni (Autonoma e Speciale) del Registro delle Imprese, afferenti alla titolarità effettiva di peculiari realtà giuridiche. In tale veste la funzione del registro è duplice: garantire alle Autorità preposte un celere accesso, rilevazione e controllo delle informazioni ivi contenute, ed al medesimo tempo fornire ai soggetti obbligati uno strumento aggiuntivo per verificare e monitorare la veridicità delle informazioni e dichiarazioni fornite dalla clientela.

Le Entità giuridiche destinatarie del provvedimento sono le seguenti:
Imprese dotate di personalità giuridica, tenute all’iscrizione nella Sezione Autonoma del Registro delle Imprese;
Persone giuridiche private, tenute all’iscrizione nella Sezione Autonoma del Registro delle Imprese;
Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust, tenuti all’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese.

3. QUALI SONO I DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE E SU CHI GRAVA IL RELATIVO ONERE?

Il Decreto del MEF richiede la comunicazione dei seguenti dati e informazioni:

IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA’ GIURIDICA: dati identificativi e cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolari effettivi (art. 20, comma 2, 3 e 5, D. Lgs. 231/2007); l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo (art. 20, comma 2). Nell’eventualità in cui il titolare effettivo non sia individuato in base ai dettami dell’art. 20, comma 2, dovranno essere indicate le modalità di esercizio del controllo (c.d. influenza dominante ex art. 20, comma 3) o, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione e direzione (art. 20, comma 5).

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE: dati identificativi e cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolari effettivi (art. 20, comma 4, D. Lgs. 231/2007); codice fiscale, denominazione dell’ente, sede legale e indirizzo PEC.

TRUST e ISTITUTI GIURIDICI AFFINI: dati identificativi e cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolari effettivi (art. 22, comma 5, D. Lgs. 231/2007); la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine, la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione.

Resta ferma l’indicazione di particolari circostanze eccezionali, quale causa giustificativa di esclusione all’accesso.

La comunicazione dei dati e delle informazioni in merito ai titolari effettivi dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica.

L’obbligo di comunicazione grava sui seguenti soggetti:

• IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA’ GIURIDICA: amministratori.
• PERSONE GIURIDICHE PRIVATE: fondatore, ove in vita, oppure i soggetti dotati di rappresentanza e amministrazione.
• TRUST: fiduciario.

La comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese dovrà essere resa mediante autodichiarazione da parte dell’amministratore o del fiduciario, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, che punisce chiunque rilasci dichiarazioni mendaci.
Si rammenta che per i soggetti vincolati al presente obbligo di comunicazione non sarà possibile delegare la sottoscrizione digitale della comunicazione a un professionista o a una società di servizi. Questi ultimi soggetti potranno tuttavia provvedere ad informare la propria clientela sugli obblighi in oggetto e ad offrire, eventualmente, una consulenza qualificata su come effettuare le comunicazioni al Registro delle Imprese.

4. SOGGETTI AUTORIZZATI AD ACCEDERE

La legittimazione ad accedere al Registro è garantita per determinate categorie di soggetti, tra i quali:

AUTORITA’: MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF, DIA, Nucleo Speciale Polizia Valutaria della GdF, DNA, Autorità Giudiziaria, Autorità preposta al controllo dell’evasione fiscale.

SOGGETTI OBBLIGATI: ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 231/2007, i soggetti obbligati ivi indicati sono abilitati ad accedere in consultazione al Registro dei titolari effettivi (Sezione Autonoma e Speciale), previo accreditamento, al fine di poter usufruire di un supporto ulteriore all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

 

5. TEMPISTICHE PER LA COMUNICAZIONE E IMPIANTO SANZIONATORIO

Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione in G.U. del Decreto del MIMIT del 29 Settembre 2023, i soggetti vincolati dovranno provvedere alla comunicazione dei dati e delle informazioni dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust ed istituti giuridici affini. A tal fine l’obbligo di comunicazione dovrà essere adempiuto entro l’11 Dicembre 2023.

In caso di variazioni della titolarità effettiva, i medesimi soggetti devono effettuare la comunicazione entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di compimento dell’atto che dà luogo alla variazione. A cadenza annuale dovranno poi essere confermati i dati e le informazioni.

Per le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private di nuova costituzione il termine per la comunicazione dei dati e delle informazioni è di trenta giorni, decorrente dall’iscrizione nei rispettivi registri, mentre per i trust e istituti giuridici affini di nuova costituzione il termine è di trenta giorni, decorrente dalla costituzione.

La Camera di Commercio territorialmente competente verifica e controlla il corretto adempimento degli obblighi comunicativi. In caso di violazione, la medesima Camera di Commercio procede alla contestazione della violazione ed all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, in base ai dettami dell’art. 2630 c.c.

Qualora il Professionista dovesse riscontrare delle difformità tra le informazioni afferenti alla titolarità effettiva ottenute a seguito della consultazione del Registro delle Imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, dovrà segnalarle tempestivamente alla Camera di Commercio mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

 

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