V Direttiva Antiriciclaggio: Ecco Tutte le Disposizioni

L’impegno dell’Unione Europea nel campo dell’antiriciclaggio va avanti dagli anni ’90. Da allora si sono susseguiti diversi provvedimenti e ben quattro direttive.

L’ultimo sforzo in quest’ambito consiste nella Direttiva n. 2018/843 UE del 30 maggio 2018, detta anche V Direttiva Antiriciclaggio. Quest’ultima è entrata in vigore il 9 luglio dello stesso anno e dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 10 gennaio 2020.

Obiettivi della V Direttiva Antiriciclaggio

Gli obiettivi della Direttiva Europea sull’Antiriciclaggio sono molteplici e possono essere riassunti nei seguenti punti:

• Contrastare il finanziamento ai gruppi terroristici, i cui recenti attentati hanno svelato metodi finanziari alternativi
• Aumentare la trasparenza delle operazioni finanziarie di società, trust e altri soggetti giuridici
• Allineare sempre più gli Stati Membri alle norme del G.A.F.I. (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), e avere più trasparenza nell’intero contesto economico europeo.

Di cosa si occupa nello specifico la V Direttiva?

Il primo ambito nel quale la Direttiva interviene è quello relativo ai prestatori di servizi di portafoglio digitale e di cambio di valute virtuali: prima della presente direttiva, questi ultimi non erano soggetti ad alcun obbligo di verifica della clientela né di segnalazione di attività sospette di riciclaggio.

Il secondo ambito discusso dalla Direttiva è quello relativo alle carte prepagate e agli strumenti di moneta elettronica anonimi. Le indicazioni per le prime, come si vedrà nell’applicazione italiana, sono quelle di ridurre gli importi massimi sotto i quali non è obbligatorio effettuare un’adeguata verifica della clientela. Per le seconde, viene applicato il divieto di emissione ed utilizzo.
Il terzo ambito è quello delle Unità di Informazione Finanziaria (o Financial Intelligence Unit, FIU). Regole e criteri internazionali ne prevedono la presenza all’interno degli Stati Membri: si occupano infatti di ricevere le segnalazioni di attività sospette, di effettuare le dovute analisi e investigare eventuali illeciti. Le indagini vengono effettuate in base alle informazioni a disposizione sui flussi finanziari. La Direttiva spinge verso una cooperazione internazionale tra FIU per coordinare meglio la lotta al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo.

Il quarto e ultimo ambito riguarda la trasparenza e accessibilità delle informazioni su titolari effettivi di società, trust e istituti giuridici affini. Per fare questo, l’intenzione è di garantire l’accesso ai registri nazionali dei titolari effettivi di società e trust a qualsiasi persona fisica e giuridica.

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Cosa Cambia in Italia con la V Direttiva: criptovalute, valute virtuali e nuovi soggetti obbligati

La V Direttiva in Italia è stata recepita tramite il Decreto Legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019. Questo decreto rappresenta una novità, in quanto ha pesantemente modificato le disposizioni dei decreti nn. 90 e 92 del 2017 (a loro volta attuativi della Direttiva 2015/849, la precedente IV Direttiva), nonché del Decreto Legislativo 231/2007, rinforzando alcuni aspetti dell’ambito applicativo.

Il Decreto 125/2019 si compone di sei articoli, dai quali emergono le seguenti maggiori novità:

Prestatori di Servizi Relativi all’Utilizzo di Valuta Virtuale

Vengono definiti come tali i soggetti che forniscono a terzi servizi atti allo scambio, alla conversione, all’utilizzo, alla conversione (in valute a corso legale o altre rappresentazioni di valore) e alla conservazione di monete virtuali e criptovalute. La definizione stessa di valuta virtuale è ora indicata come la rappresentazione digitale di un valore, finalizzata all’investimento e non emessa né garantita da una Pubblica Autorità.

Migliore cooperazione internazionale

Lo scambio di informazioni tra Autorità e UIF italiane ed estere è più efficace nell’ambito dell’antiriciclaggio.

Definizione di Prestatori di Portafoglio Digitali

Soggetti fisici o società che forniscono a terzi servizi di crittografia atti a detenere e trasferire criptovalute.

Soggetti Obbligati

Escono dalla definizione le imprese d’assicurazione e i soggetti incaricati della riscossione di crediti ceduti e di servizi di pagamento e cassa. La new entry più importante è quella dei commercianti e degli intermediari d’arte e d’antiquariato.

Modifiche al Decreto 231

Nuovi compiti, azioni e attribuzioni delle Autorità e degli organismi di vigilanza. Inoltre:
sono state esplicitate le esenzioni in materia di antiriciclaggio
modificati gli obblighi dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
eliminato l’accesso riservato per la sezione del registro delle imprese riguardante il titolare effettivo di persone giuridiche e trust

Divieto di emissione ed utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi

Altri strumenti, come le carte prepagate anonime, sono ora soggetti a forti riduzioni dei limiti degli importi massimi – nel caso di queste ultime, €50 – al di sotto dei quali i fornitori di servizi non sono obbligati ad effettuare adeguata verifica della clientela.

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