Chiarire il Titolare Effettivo

Uno dei principali obiettivi perseguiti dal legislatore con la normativa antiriciclaggio è l’individuazione dei titolari effettivi.

Lo scopo, in ultima analisi, è quello di rintracciare quei soggetti che potrebbero avere interesse ad occultare la propria identità dietro strutture societarie più o meno articolate, al fine di promuovere la trasparenza nei vari settori dell’economia e contrastare l’abuso dell’utilizzo dei soggetti giuridici.

CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO?

Nonostante l’importanza dell’obiettivo perseguito, tuttora il concetto di titolare effettivo è tutt’altro che chiaro e la sua definizione normativa è di non univoca interpretazione.

Secondo il D. Lgs. 231/2007 (il cosiddetto “Decreto Antiriciclaggio), il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, esso è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

Definizione che gli stessi operatori del settore, nonché i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio – quali professionisti, banche e agenti immobiliari – faticano a “decifrare”: la nostra esperienza, sia come consulenti “sul campo” presso gli studi sia nel corso dei convegni che teniamo in materia di antiriciclaggio, conferma ampiamente una mancanza di chiarezza diffusamente percepita.

L’Allegato Tecnico al Decreto Antiriciclaggio ha tentato di sviluppare operativamente la definizione e chiarire chi è il titolare effettivo, indicando che in caso di società, è:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino la società stessa, attraverso il possesso/controllo diretto/indiretto di una percentuale delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a essa, che sia pari ad almeno il 25%+1 di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione della società.

Anche questa definizione non ha potuto far altro che lasciare uno spiraglio di apertura in modo da ricomprendere anche le strutture societarie opache o le catene di controllo, rivelandosi di fatto un’ennesima definizione del titolare effettivo non esaustiva e largamente interpretabile.

Quello che è chiaro è che, ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, possono rilevare anche situazioni diverse rispetto all’interessenza detenuta da un soggetto in una società. Un soggetto, cioè, può essere titolare effettivo anche senza detenere formalmente una partecipazione qualificata al capitale della società: la ratio della definizione del Decreto è proprio quella di individuare l’effettivo titolare di una società nonostante questa non sia un’informazione pubblicamente conoscibile (ad esempio consultando una visura camerale da cui appurare la compagine societaria) per giungere, in ultima analisi, a soggetti occulti come prestanomi.

La definizione di titolare effettivo così come attualmente formulata nell’ordinamento italiano con i citati criteri pratici, necessita pertanto di chiarimenti e miglioramenti.

Il titolare effettivo sarà l’argomento del prossimo Seminario Online di approfondimento che Alavie offre in esclusiva a tutti i propri clienti Antiriciclaggio.
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