Antiriciclaggio Commercialisti: le Regole Tecniche per Commercialisti ed Esperti contabili

*Articolo aggiornato a seguito della proroga dal 23 luglio 2019 al 1° gennaio 2020 del termine di applicazione delle Regole Tecniche (Informativa del Consiglio Nazionale 68/2019)*

Dal 1° gennaio 2020, le Regole Tecniche, approvate e pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono vincolanti per i Commercialisti e tutti gli Studi devono adeguarsi.

Il documento è stato emanato nel 2019 in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, il quale dispone che, gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e l’aggiornamento delle regole tecniche, con riferimento alle procedure e metodologie di analisi del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività professionale.

 

RICHIEDI INFORMAZIONI

    Adempimenti Antiriciclaggio Commercialisti: che cose prevedono le Regole Tecniche

    Il testo costituisce lo strumento per garantire il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti e ai quali sarà necessario conformarsi. Infatti, lo stesso ha valore precettivo ed è diventato vincolante per i professionisti a partire dal 1° gennaio 2020. Dopo tale data la mancata o incompleta applicazione delle regole tecniche è oggetto di sanzione.

    Sebbene si tratti di un testo di appena 19 pagine, lo stesso presenta un approccio nuovo e diverso rispetto al passato. Gli obblighi antiriciclaggio su cui il testo tecnico si concentra sono tre:

    • Valutazione del rischio (artt. 15- 16 d.lgs. 231/2007)
    • Adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007)
    • Conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).

    A corredo delle tre Regole Tecniche, il CNDCEC ha emanato anche le Linee Guida che rappresentano un vademecum per i professionisti e contengono numerose indicazioni e semplificazioni per la corretta attuazione delle Regole Tecniche. Le stesse hanno valenza meramente esemplificativa e sono il frutto di orientamenti interpretativi, si legge nel testo, maturati in assenza di indicazioni da parte delle Autorità competenti.

    Ad esempio, sono indicati numerosi casi pratici per l’identificazione del titolare effettivo o delle PEP, o consigli sulle azioni per la mitigazione del rischio o ancora è allegata la modulistica aggiornata per garantire agli iscritti il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

    Essendo dunque le Linee Guida dei meri “consigli” non sono da considerarsi vincolanti per i professionisti, invece sono da considerarsi vincolanti il testo del D.lgs.231 e le Regole Tecniche.

    Gli studi professionali sono quindi interessati da una nuova serie di adempimenti che richiedono la massima attenzione e tempi celeri di implementazione.

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      Valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione di documenti, dati ed informazioni: Dal 1° gennaio 2020 le Regole Tecniche CNDCEC sono vincolanti per tutti i Commercialisti e gli Esperti Contabili. Compila il form e scarica gratuitamente il white paper Alavie dedicato.



      Vediamo gli aspetti principali delle tre regole tecniche obbligatorie per tutti i professionisti.

      Regola Tecnica 1: autovalutazione del rischio di Studio

      L’autovalutazione del rischio di Studio, costituisce la più importante novità.

      Secondo la regola tecnica n. 1, l’autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è da collegarsi all’attività professionale e costituisce un adempimento a carico del professionista stesso e che, peraltro, non potrà essere delegato.
      L’autovalutazione, come emerge dalle regole tecniche, ha lo scopo di far sì che il professionista, per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adotti presidi e procedure adeguate alla propria natura e alla propria dimensione.

      In questo senso, i professionisti possono utilizzare una scala graduata e associare alla rilevanza di rischio un indicatore di intensità. Nel documento pubblicato si legge che il rischio residuo dello Studio professionale è dato, da un lato, dal rischio inerente l’attività, sulla base di determinati fattori (tipologia della clientela, area geografica di operatività, canali distributivi – ovvero modalità di esplicazione della prestazione professionale -, servizi offerti).
      Dall’altro, dal grado di vulnerabilità dello studio professionale (efficacia della formazione, dell’organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni, nonché dell’organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni sull’uso del contante).

      Dall’analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi adottati, lo studio professionale può dunque individuare eventuali vulnerabilità e carenze che aumentano la probabilità di essere coinvolti in operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
      Il cosiddetto rischio residuo può essere determinato mediante l’utilizzo di una matrice che prende in considerazione i sopradetti valori, rischio inerente (basata su una ponderazione del 40%) e vulnerabilità (basata su una ponderazione del 60%).

      Occorre però notare come la determinazione del rischio residuo non sia sufficiente a garantire la conformità normativa. Infatti, il professionista deve attivarsi mediante delle azioni che consentano la gestione e la mitigazione del rischio di Studio. Tali azioni, secondo le regole tecniche, devono tener conto di una serie di fattori propri dello studio ed essere proporzionate alle dimensioni della struttura, al numero dei componenti, al numero delle sedi in cui viene svolta l’attività professionale.

      Nell’ambito dei presidi per la gestione e la mitigazione del rischio, inoltre, ha carattere determinante la formazione del personale che dovrà essere programmata e permanente. Al riguardo si ricordano le informative pubblicate nei mesi scorsi dallo stesso CNDCEC.

      L’autovalutazione del rischio di Studio deve essere fatta con cadenza triennale, salva la facoltà del professionista di procedere all’aggiornamento nel caso di mutamento del rischio o ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

       

      Regola Tecnica 2: adeguata verifica della clientela

      Dopo aver illustrato le modalità per l’autovalutazione del rischio di Studio, che diventa fondamentale per garantire la conformità dello Studio, le regole tecniche provvedono ad effettuare l’analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo inerente alle attività svolte dal professionista, considerate per categorie, omogenee in termini oggettivi e astratti.

      In altri termini, il documento mappa e distingue le prestazioni professionali (40 prestazioni) il cui rischio inerente è risultato non significativo, poco significativo, abbastanza e molto significativo.

      Il rischio non significativo, secondo il CNDCEC, ricomprende quelle operazioni che non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e che non consentono di poter valutare l’ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa.
      La valutazione del rischio non significativo si deve comunque porre a valle di una valutazione che, seppur non formalizzata, dovrà essere svolta dal professionista. Ciò in quanto la normativa esclude che il professionista possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio. Ogni valutazione del professionista, quindi, deve essere la risultanza di una determinazione sempre giustificabile.

      Le prestazioni a rischio inerente non significativo, indicate nella tabella 1 della regola tecnica n. 2, sono in via esemplificativa e non esaustiva:

      • Collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale;
      • Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali;
      • Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l’applicazione di norme;
      • Risposte ai quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata: Pareri pro veritate;
      • Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001.

      Dopo l’elenco delle prestazioni (con rischio non significativo, poco, abbastanza e molto significativo), le regole tecniche considerano il rischio specifico di terrorismo e di finanziamento del terrorismo con riferimento al cliente e alla prestazione professionale resa (aspetti connessi al cliente e alla prestazione professionale con un livello di rischio da 1 a 4).

      Dall’interrelazione tra il livello di rischio inerente (con ponderazione al 30%) e quello specifico (con ponderazione al 70%), come visto sopra, si ottiene il livello di rischio effettivo. La determinazione conclusiva avviene attraverso una matrice, che però non é ancora sufficiente a concludere il processo. Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, infatti, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

      Il testo tecnico, dopo aver esplicato le modalità ordinarie e semplificate di adeguata verifica, si concentra sull’adeguata verifica rafforzata, la quale richiede al professionista sia analisi più approfondite (sui riscontri documentali, sull’individuazione del titolare effettivo anche attraverso internet, sulla verifica della provenienza degli eventuali fondi utilizzati) che una maggiore frequenza nei controlli.

      Regola Tecnica 3: conservazione dei dati e delle informazioni

      Commercialisti ed esperti contabili, prosegue il documento, devono anche adempiere all’obbligo di conservazione dei documenti e delle informazioni. In particolare, si ribadisce che la conservazione ha l’obiettivo di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.

      La conservazione può essere sia cartacea che informatica. In questo secondo caso, si potrà continuare ad alimentare gli archivi informatici istituiti. E’ bene ricordare, tuttavia, che i sistemi adottati devono garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed il loro trattamento.

      Il fascicolo del cliente, infine, costituisce una idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni come previsto dalla normativa.


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