Sicurezza sul lavoro: che cosa prevede la revisione di gennaio 2019 del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

L’ispettorato del lavoro pubblica una nuova revisione del testo unico. Scopri le novità contenute nell’ultima edizione.

Il 9 Aprile 2008 veniva emanato il Decreto Legislativo n.81 meglio noto come “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, ovvero il complesso di note che racchiude ed ordina tutte le direttive legislative in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il decreto risponde alla necessità di organizzare in maniera sistematica ed armonica tutte le normative che sino ai 60 anni precedenti risultavano essere scollegate.
Il documento si pone dunque come punto di riferimento definitivo e “unico” in tutti i settori sia privati che pubblici, regolato ed aggiornato dallo Stato per quanto riguarda i suoi principi fondamentali mentre rimette alle Regioni la potestà legislativa.

A distanza di 11 anni il corpus legislativo è andato aggiornandosi cercando di rispondere alle esigenze più imminenti in materia di sicurezza sul lavoro, ma anche nell’ambito della prevenzione e formazione e per diffondere una vera e propria cultura della sicurezza nell’ambiente di lavoro.

 

Le innovazioni della legge 81 per la sicurezza sul lavoro

La cultura di prevenzione dagli infortuni lavorativi ed una permanente gestione della salute e sicurezza pongono le loro radici:

  • nell’individuazione dei soggetti responsabili
  • nella descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici
  • nell’applicazione delle sanzioni in caso di inadempienza

Da questi tre punti preliminari la legge definisce le responsabilità e le figure in ambito aziendale da identificare come attori coinvolti nel processo, per poi aggiungere 51 allegati tecnici per le norme più importanti.
Si comincia quindi a parlare di prevenzione di incidenti e di stato di salute sia fisica che mentale del lavoratore sul luogo di lavoro. L’attività di prevenzione passa attraverso:

  • l’individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischio;
  • la riduzione, che deve tendere al minimo, del rischio;
  • il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
  • l’elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazione anti-rischio

La legge sulla sicurezza sul lavoro ha fissato i principi fondamentali nel suo ambito ma è stata spesso oggetto di modifiche e revisioni: con l’evolversi delle tipologie lavorative e l’introduzioni di nuovi macchinari e processi sono infatti emersi nuovi rischi lavorativi e, di conseguenza, la necessità di nuove tecniche di prevenzione.

 

Cosa prevede il testo unico sulla sicurezza sul lavoro aggiornato

L’ultima revisione del TUSL risale allo scorso Aprile, ma prima di questa il Testo unico sulla Sicurezza era stato modificato in maniera importante già a Gennaio.
In questa circostanza, oltre alle dovute correzioni di refusi, il legislatore, in seguito all’importanza che le tematica dell’immigrazione e del lavoro irregolare aveva assunto, ha cominciato a gettare le basi per una revisione che trova poi migliore attuazione nella modifica del Testo unico di Aprile.

 

Seguendo le disposizioni del Decreto Sicurezza entrate in vigore dal 4 Dicembre 2018 concernenti “disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” viene modificato anche l’articolo 99 della legge 81 sulla Sicurezza sul lavoro.

La modifica vuole garantire un maggiore controllo sulle attività dei cantieri, sia temporanei che mobili, attribuendo la funzione di sorveglianza e notifica preliminare dell’incidente alla prefettura di competenza.

La Legge di bilancio 145 del 2019 ha disposto poi l’inasprimento delle sanzioni in caso di violazione degli assetti riguardanti la sicurezza.

Nella revisione del TUSL del Luglio 2018 l’incremento delle pene pecuniarie era stato dell’1,9% ma a distanza di soli 6 mesi la percentuale è salita al 10% per tutte le violazioni commesse a partire da gennaio 2019. Tale Legge prevede all’art. 1 comma 445, al fine di contrastare questo fenomeno:

  • un incremento dell’organico del personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
  • aumento del 20% degli importi delle sanzioni relative al lavoro irregolare;
  • aumento del 20% delle sanzioni relative alle altre leggi in materia di “lavoro e legislazione sociale”

Viene inserita la tabella aggiornata degli importi che prevede inoltre il raddoppiamento dell’importo della sanzione nel caso in cui il soggetto sia recidivo ovvero destinatario di provvedimenti amministrativi o penali per i medesimi illeciti in ambito di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Secondo il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 è stato sostituito l’elenco esistente di soggetti preposti all’effettuazione di verifiche periodiche sulle attrezzature pericolose con il ventesimo elenco, rimandando all’aggiornamento per l’individuazione e la selezione dei soggetti.

Rilevante è anche l’inserimento degli interpelli numero 6 e 7 del 21 settembre 2018 recanti le disposizioni relative alla vigilanza a mezzo di dispositivi di sorveglianza per i lavoratori ferroviari impegnati in attività monotone e ripetitive e i requisiti necessari per l’erogazione della formazione a distanza.
L’attenzione verso gli individui operanti nel settore ferroviario era stato posta in essere già nel Luglio precedente quando nella revisione del Testo Unico sulla sicurezza era stata Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato” coordinata con con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 che ne regolava l’attuazione.

Le modifiche di Aprile si concentrano in maniera cospicua sulla segnaletica per sicurezza sul lavoro ed alle sue procedure di revisione, integrazione e apposizione, con l’introduzione del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019.
Vengono delineati i criteri generali di sicurezza per la segnaletica stradale temporanea destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Nell’apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano i criteri di sicurezza di cui all’allegato I, o almeno criteri equivalenti.
Per quanto riguarda la formazione i datori di lavoro del gestore delle infrastrutture assicurano che gli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica ricevano informazione, formazione e addestramento specifici, la cui durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’addestramento sono individuati nell’allegato II.

Uno degli argomenti più rilevanti in ambito di sicurezza sul lavoro è sicuramente quello riguardante i DPI (Dispositivi per la Protezione Individuale), in questo caso l’aggiornamento del TUSL di Aprile prevede che i datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale conformi alla legge, inoltre:

  • gli indumenti ad alta visibilità devono essere di classe 3 per tutte le attività lavorative eseguite su strade e almeno di classe 2 per le attività lavorative eseguite su strade di categoria urbane ed extraurbane;
  • non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1;
  • i veicoli operativi devono essere segnalati con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile

Viene aggiornata la tabella delle tariffe adottate per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro ed il ventunesimo elenco di soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

 

Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro: un’opportunità per le aziende

Come detto il Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro ha subito, e sicuramente subirà ancora, continue revisioni, così anche come previsto dal decreto stesso che stabilisce come minima la revisione triennale, per monitorare l’effettiva applicabilità delle modifiche e l’aggiornamento delle norme in relazione anche a singoli avvenimenti rilevanti.

In questa prospettiva diventa pertanto sempre più rilevante per le aziende adottare misure per un controllo continuo delle situazioni a rischio, affiancato da una percorso di formazione completo.

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